Detrazione e deducibilitá fiscale dei premi delle polizze di assicurazione

1) Detrazione fiscale delle polizze di assicurazione

I sotto elencati tipi di polizze sono detraibili fino ad un importo complessivo annuo di € 630,00 * anche se stipulate a favore di familiari fiscalmente a carico

Tipo di polizza

polizze stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000

polizze stipulate o rinnovate dopo il 31.12.2000

polizze vita caso morte

detraibili

detraibili

polizze caso vita,
miste, rivalutabili,
capitalizzazioni, 
index e unit 
linked

detraibili solo con durata non inferiore a
5 anni e senza possibilità di ottenere
prestiti

detraibili solo per la parte di 
premio relativa alla 
copertura del rischio morte
e invalidità permanente
qualificata (superiore al 5%)

polizze 
infortuni **

detraibili

detraibili solo per la parte di
premio relativa ai casi di
morte e invalidità
permanente qualificata 
(superiore al 5%)

polizze malattia

non detraibili

detraibili solo per la parte di 
premio relativa al caso di 
invalidità permanente
qualificata 
(superiore al 5%)

polizze che coprono il 
rischio della non
autosufficienza 
(LONG TERM CARE)

non detraibili

detraibili solo con garanzia 
della copertura per l´intera
vita dell´assicurato senza
possibilità di recesso da
parte dell' impresa

aliquota fissa da applicare: 19 %
** anche con garanzie limitate alla guida di veicoli a motore per la parte di premio relativa ai casi di morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%)


2) Deducibilità fiscale delle polizze di assicurazione

Tipo di polizza

polizze stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000

polizze stipulate o rinnovate dopo il 31.12.2000

polizze di assicurazione 
sulla vita con finalitá
pensionistiche
(PIP o FIP)

non deducibili

sono deducibili fino a un importo massimo di € 5.164,57*

polizze R.c.auto

deducibile la quota versata al S.S.N. (10,50%), che deve essere superiore a 40 euro;

deducibile la quota versata al S.S.N. (10,50%), che deve essere superiore a 40 euro;

* L'importo massimo di € 5.164,57 rappresenta il tetto di deducibilità anche cumulando importi destinati a forme pensionistiche complementare istituite su base contrattuale collettiva e a fondi pensione aperti con adesione individuale. 

N.B.: bisogna tenere presente che al momento della riscossione del capitale e/o nella fase di erogazione della rendita gli importi sono sottoposti a tassazione.

Situazione al: 05/2014